Con questo articolo iniziamo una serie di appuntamenti indirizzati alla spiegazione dei modelli di calcolo evoluti che ritroverete sia nella sezione “tools per la Pianificazione” che nell’area registrata per l’utilizzo di versione più potenti e performanti.
La struttura della previdenza in Italia si articola sul noto modello a tre pilastri: pensioni pubbliche, fondi pensione di categoria, forme assicurative individuali. La caratteristica saliente è senza dubbio l’estrema dinamicità delle norme e degli strumenti disponibili, a causa delle continue riforme di ordine strutturale che si susseguono da più di un decennio. In questo quadro normativo gli strumenti e i metodi di pianificazione previdenziale devono potere evidenziare chiaramente sia lo stato attuale delle norme, sia i trend attesi di evoluzione, con particolare cura per l’efficacia che l’analisi deve avere nel trasferire all’utente finale gli elementi di maggiore importanza e l’effetto delle scelte principali che può perseguire.
Il metodo di pianificazione previdenziale proposto da Epheso è inteso come l’interazione coordinata di diverse unità di calcolo (prestazioni del sistema obbligatorio a ripartizione, strumenti di risparmio a capitalizzazione di secondo pilasttro, incidenza della tassazione dei redditi, ecc.), nel quale le singole unità sono a loro volta specializzate nel ricostruire con precisione le molteplici normative ed evoluzioni previste dai diversi ordinamenti vigenti.
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La pianificazione previdenziale non è finalizzata soltanto alla ricostruzione di un quadro preciso delle disponibilità esistenti, ma piuttosto a individuare gli interventi di risparmio che negli anni consentono di costituire le risorse adeguate alla tutela del tenore di vita. Ne consegue che nei modelli viene dedicata particolare attenzione ai parametri che consentono la stima corretta delle prestazioni future in modo efficace e corretto.
Ovviamente il processo di pianificazione a lungo termine è inteso come un metodo di lavoro che si evolve e si adegua nel tempo, che di passo in passo consente di tenere traccia delle novità normative ed economiche e sulla base di esse adeguare la misura degli interventi integrativi. Solo questo approccio consente di migliorare nel tempo il livello di affidabilità delle previsioni ed adeguare alla condizioni concrete le decisioni di risparmio e di impiego delle risorse.
Pertanto i principali elementi necessari sono :
1 Previdenza Pubblica (primo pilastro) – La posizione, o meglio le posizioni, previdenziali nel quadro del sistema pubblico obbligatorio e la stima delle pensioni future ad esse collegate.
2 Previdenza Collettiva (secondo pilastro) – La partecipazione ai nuovi Fondi Pensione di categoria (fondi chiusi), istituiti recentemente sulla forma indicata dalla riforma del sistema previdenziale.
3 Previdenza Individuale (terzo pilastro) – Le opportunità offerte dalle Forme individuali e fondi aperti
4 Fisco, tasse e oneri contributivi – La posizione rispetto agli obblighi fiscali, le agevolazioni e l’effettivo impatto delle tasse nel determinare le risorse nette che restano in mano al soggetto.
5 Obiettivo consumi in pensione (Tenore di vita) – Le scelte, i bisogni e gli obiettivi in termini di tenore di vita, decorrenza del pensionamento e livelli di risparmio del soggetto.
Esaminiamo ora le principali caratteristiche di ogni elemento e le modalità di dialogo tra i diversi elementi.
1 Previdenza pubblica (primo pilastro)
Gli interventi del 1992 (D.Lgs. n. 503) di avvio della riforma del sistema previdenziale, del 1993 (D.Lgs. n. 124) istitutivo della previdenza integrativa a capitalizzazione, del 1995 (L. n. 335) di riordino strutturale del sistema, del 1997 (L. n. 449) di ulteriore riordino ed accelerazione della ristrutturazione, del 2001 (L. n. 248) e, da ultimo, del 2004 (L. n. 243) hanno comportato radicali modifiche al quadro legislativo. Il modulo EPH_Pensioni offre un quadro organico, completo e sistematico delle trasformazioni del nostro sistema previdenziale pubblico tenedo traccia di tutti i provvedimenti resi attuativi dai vari interventi.
Il motore di calcolo della previdenza pubblica è l’elemento principale del modello di pianificazione previdenziale e consente di simulare il funzionamento dei 30 principali enti previdenziali attualmente attivi, che coprono il 99% dei lavoratori dipendenti e autonomi, per un totale di 100 categorie lavorative. La stima della decorrenza e dell’importo della pensione pubblica viene fatta applicando le norme in vigore (costantemente aggiornate), comprensive delle modifiche prospettiche approvate e specifiche per ogni singola categoria.
Il quadro attuale della previdenza pubblica è formato da 5 grandi classi di tipologie previdenziali:
- INPS – Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- INPS – Gestione speciale per i commercianti e gli artigiani;
- INPS – Gestione separata per le collaborazioni;
- INPS – Dirigenti di azienda (ex INPDAI);
- INPS – Ex Fondi speciali auoferrotramvieri, elettrici, telefonici;
- INPS – Fondo speciale navigazione aerea;
- INPS – Fondo Clero;
- INPDAP – Dipendenti civili e militari dello Stato ed ex Casse degli enti locali
- ENASARCO – Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio
10. CNPA – Cassa nazionale previdenza e assistenza forense
11. ENPACL – Ente nazionale previdenza e assistenza Consulenti del lavoro
12. CNPADC. – Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti
13. ENPAF – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti
14. CIPAG – Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti
15. INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
16. INARCASSA – Cassa nazionale previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti liberi professionisti
17. ENPAM – Medici fondo generale
18. ENPAM – Medici fondi speciali (ambulatoriali, generici e specialisti)
19. IPASVI – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza infermieri
20. ENPAP- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli psicologi
21. ENPAV – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari
22. ENPAB – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi
23. CNN – Cassa nazionale del notariato
24. CNPARPC – Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
È contemplato un unico ente (ENASARCO) che offre prestazioni previdenziali integrative agli agenti e rappresentanti. Le pensioni concesse da ENASARCO si sommano alle pensioni INPS, pertanto questi periodi contributivi sono particolari e non possono essere coordinati o ricongiunti con alcun altro ente.
L’unico ente di previdenza obbligatoria che non risulta censito è l’ENPALS – Lavoratori dello spettacolo. Ciò è dovuto al fatto che l’ENPALS, per la tipologia di lavoro, ha una modalità di computo dei trattamenti previdenziali (sulla base delle effettive giornate di contribuzione accreditate) che differisce molto dal funzionamento degli altri enti. Questa disomogeneità compromette la ricostruzione del pregresso ed ancora più la stima del futuro della contribuzione e di conseguenza ne determina l’esclusione dal modello generale.
Per ogni ente previdenziale è censita la normativa in vigore, incluso i vari limiti e coefficienti che intervengono nel conteggio delle prestazioni e dei requisiti. Più precisamente sono censiti:
- Requisiti minimi per le pensioni di anzianità e vecchiaia
- Requisiti minimi per le pensioni di invalidità
- Requisiti minimi per le pensioni dirette ai superstiti
- Parametri di computo delle pensioni retributive (rendimenti, fasce di reddito, massimali e minimali di imponibili, basi di calcolo delle retribuzioni pensionabili, ecc).
- Parametri di computo delle pensioni contributive (coefficienti di conversione in rendita, massimali e minimali di imponibili, aliquote di computo, ecc).
- Modalità di computo dei periodi riscattati (laurea, specializzazioni, ecc.)
- Modalità di coordinamento della posizione previdenziale con altre posizioni presso altri enti previdenziali (ricongiunzione, totalizzazione, ecc.).
1.1 La posizione previdenziale: Rappresenta la base di riferimento su cui applicare tutte le regole di legge in merito ai requisiti di pensionamento e al conteggio della misura delle pensioni (i vari massimali, i coefficienti di rendimento, ecc.). In concreto è formata dal prospetto per ogni anno di contribuzione delle settimane accreditate e della relativa retribuzione imponibile ai fini contributivi.
In fase di impostazione di un analisi previdenziale il motore provvede automaticamente a costruire il prospetto della posizione previdenziale, sia per gli anni passati, sia per gli anni futuri fino alla data massima di pensione. La ricostruzione delle retribuzioni pregresse e future fa riferimento al reddito lordo dell’ultimo anno impostato. Per gli anni passati si considerano i dati storici dell’inflazione (fonte ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati), mentre per quelli futuri il valore atteso dell’inflazione, pari a al 2% annuo. Oltre all’effetto inflativo è conteggiato anche un ulteriore incremento (dinamica retributiva reale) che è variabile in base alle aspettative di carriera del soggetto esaminato. Per questioni di omogeneità delle stime, sono stati previsti tre livelli di dinamica retributiva:
• nessuna – incremento reale = 0% annuo
• media – incremento reale = 2% annuo
• alta – incremento reale = 3% annuo
Questa prima proposta che serve come base di partenza per i conteggi, può essere ulteriormente puntualizzata inserendo i redditi effettivi del soggetto (se disponibili), le varie tipologie di contribuzione figurativa, riscattata o gli eventuali “buchi” di contribuzione.
NOTA: La carriera retributiva ha una forte ricaduta sul calcolo pensionistico, in particolare per il sistema contributivo (vedi più avanti). In genere una carriera con bassa dinamica retributiva otterrà una ottima copertura previdenziale in termini percentuali (tutela dei soggetti deboli), mentre una carriera brillante sconterà la presenza dei periodi contributivi iniziali relativamente “poveri” ed avrà un indice di copertura più basso. Queste differenze sono molto più limitate nel sistema retributivo.
Conviene rilevare che in fase d’impostazione di una posizione previdenziale, il metodo controlla se la data d’inizio impostata è compatibile con la data d’istituzione dell’ente previdenziale. Se individua un’incongruenza provvede a cancellare per gli anni che non concordano sia le retribuzioni, sia le settimane accreditate. Errori frequenti di questo tipo si possono manifestare per i lavoratori parasubordinati, consulenti, collaboratori coordinati continuativi, amministratori di società, ecc. che fanno riferimento alla gestione separata INPS istituita solo a partire dal 01/01/1996.
1.2 Riscatti: una attenzione particolare va prestata per i periodi riscattabili, per i quali si può valutare la convenienza di un’operazione che sempre comporta oneri per il richiedente. Attenzione però, se il riscatto è già stato effettuato il relativo periodo è stato già accreditato come contribuzione obbligatoria, pertanto risulta inutile e controproducente ricalcolare l’onere che molto probabilmente risulterà diverso da quello sostenuto dal soggetto.
Cosa è il riscatto: la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, il riconoscimento di periodi di:
- contribuzione omessa dal datore di lavoro e passata in prescrizione
- corso legale di laurea. Non si considerano gli anni fuori corso e il riscatto è ammesso soltanto a fronte del conseguimento del titolo di studio.
- corsi di diploma universitario (laurea breve), diploma di specializzazione post-universitaria di durata superiore a 2 anni, il dottorato di ricerca, i corsi di specializzazione.
- periodi di lavoro all’estero in paesi non convenzionati
- assenza facoltativa, per un massimo di 5 anni, per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro, oppure congedi per assistenza di familiari inabili all’ 80%, per periodi successivi al 31/12/93.
Il riscatto è sempre oneroso, ma il calcolo dell’onere è diverso se il periodo riscattato è antecedente al 1997 (calcolo di tipo attuariale) o successivo (onere proporzionale all’intera contribuzione ,del soggetto e del datore di lavoro).
La stima effettuata presume che la richiesta venga inoltrata nell’anno in corso. Un eventuale posticipo comporterebbe maggiorazioni.
Gli oneri del riscatto sono anche rateizzabili e deducibili fiscalmente.
1.3 Coordinamento di diverse posizioni previdenziali (ricongiunzioni): Sono frequenti i casi in cui un soggetto sia passato da un ente previdenziale ad un altro (lavoratore dipendente che si mette in proprio, professionista che si trasforma in impiegato statale, ecc.). La normativa in materia di coordinamento di più posizioni previdenziali è varia e complessa. Il modello da l’opportunità di analizzare i principali canali di coordinamento previsti dalla legge:
- RICONGIUNZIONI – La legge quadro 29/79 sulla ricongiunzione e l’estensione della stessa implementata nella legge 45/90 relativamente al lavoro autonomo è stato fino ad ora il canale che forniva le maggiori opportunità di coordinamento.
La ricongiunzione si applica sulla base del principio di ricostruzione in un’unica posizione previdenziale di contributi versati ad enti diversi. È possibile ricongiungere i contributi di qualsiasi posizione previdenziale precedente presso l’ente di appartenenza corrente, a condizione che il periodo ricongiunto non faccia riferimento ad un periodo già accreditato nella presente posizione.
NOTA IMPORTANTE: È preclusa qualsiasi ricongiunzione solo per la recente gestione separata INPS dei lavoratori parasubordinati, consulenti e imprenditori.
Le ricostruzioni presso il fondo dei lavoratori dipendenti da altri enti di lavoro dipendente (tipicamente Statali) è gratuita. È oneroso il passaggio inverso, come anche tutti i passaggi tra il mondo del lavoro dipendente e le libere professioni.
L’onere è determinato con gli stessi criteri attuariali adottati per i riscatti, con l’opportunità di dedurre da esso i contributi versati all’ente precedente.
NOTA: Quanto detto per i riscatti già effetuati, vale anche per le ricongiunzioni, ovvero in presenza di una ricongiunzione già effettuata considerare gli anni ricongiunti come contribuzione da lavoro della posizione attuale. Inoltre, la stima dell’onere presume che la richiesta di ricongiunzione sia effettuata nell’anno corrente ed eventuali posticipazioni comportano, in linea di principio, oneri e modalità diverse da quelle stimate.
- RICONOSCIMENTO AUTOMATICO – Sono tuttora validi una serie di provvedimenti che scavalcano la ricongiunzione, come:
- il riconoscimento automatico dei periodi accreditabili in preruolo per gli statali
- il riconoscimento in “pro-rata temporis” per i contributi versati alle gestioni INPS dei lavoratori dipendenti e autonomi. Il metodo prevede il riconoscimento ai fini del requisito di pensionamento della somma dei contributi accreditati in ambo le gestioni e il calcolo dell’importo della pensione in quote separate con le regole di ogni gestione.
- Il riconoscimento automatico per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di lavoro dipendente, limitatamente a coloro che possono vantare periodi di iscrizione al disciolto INPDAI antecedenti il 2003.
Questi passaggi sono sempre senza onere per l’interessato. Se si manifestano le condizioni necessarie, è solitamente più favorevole fare riferimento a questo canale che non alla ricongiunzione.
- TOTALIZZAZIONE – La totalizzazione dei periodi contributivi è un istituto recente introdotto nel 1997 dalla riforma ed ampliato nel 2002 anche se ad oggi non sono stati emessi tutti i regolamenti attuativi. La totalizzazione vale in tutti casi (incluso la nuova gestione INPS dei parasubordinati) a condizione che al 65° anno di età i contributi accreditati non soddisfino i requisiti minimi di pensionamento per nessuna delle posizioni previdenziali del soggetto. Il meccanismo di applicazione prevede il riconoscimento ai fini del requisito di pensionamento della somma dei contributi accreditati in ambo le gestioni e il calcolo dell’importo della pensione in quote separate con le regole di ogni gestione. Non sono dovuti oneri aggiuntivi.
- PENSIONI SUPPLEMENTARI – È possibile ottenere gratuitamente la pensione supplementare INPS anche quando i contributi non sono sufficienti a soddisfare i requisiti minimi. La condizione necessaria è di essere titolare di una altra pensione in un altro ente previdenziale (escluso gli enti dei liberi professionisti).
- PENSIONI SEPARATE – Se in presenza di più posizioni previdenziali, ogni posizione dispone di contributi sufficienti a soddisfare i requisiti minimi delle rispettive gestioni, si potranno ottenere pensioni separate, senza restrizioni o oneri.
Ad ogni inserimento di una posizione previdenziale pregressa, il motore provvede ad effettuare un’analisi delle varie opportunità che si possono manifestare in tema di coordinamento e le espone corredate della descrizione del canale, la legge di riferimento e la decorrenza minima prevista per la pensione. Sulla base di queste informazioni l’interessato o il consulente deve scegliere l’alternativa più conveniente in termini di costi e decorrenza del pensionamento.
Una regola generale in fase di ricongiunzione che conviene tenere bene presente è l’incumulabilità di periodi, in posizioni previdenziali diverse, che fanno riferimento alla stessa data. Nel caso di sovrapposizione di contributi, il periodo pregresso non viene considerato. Ovviamente la regola non vale per il canale delle pensioni separate.
1.4 Il metodo di calcolo:
La normativa attuale prevede due principali sistemi di calcolo pensionistico concorrenti: il sistema contributivo introdotto con la riforma del 1995 e il sistema retributivo ereditato dalla fase precedente. Sulla base dei diritti acquisiti, il sistema retributivo permarrà in vita anche per i prossimi 30 anni, anche se il suo peso specifico sarà decrescente.
Il mondo del lavoro, sulla base del sistema di calcolo di riferimento, risulta tripartito:
- i lavoratori assunti dal 01/01/96 adottano sia ai fini dei requisiti, sia ai fini del calcolo il nuovo sistema contributivo.
- i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione accreditata al 01/01/96 adottano il sistema misto, ovvero ad essi si applicano i requisiti di pensionamento del sistema retributivo ed il calcolo retributivo per le anzianità maturate entro il 31/12/95; mentre per le restanti annualità maturate dopo il 01/01/96, si applica il sistema contributivo di conteggio.
- i lavoratori più anziani (con più di 18 anni di contribuzione accreditati al 01/01/96) conservano sia i requisiti, sia il calcolo retributivo per tutte le annualità, anche quelle post 31/12/95.
Fanno eccezione da questa regola solo alcuni enti previdenziali dei liberi professionisti, che in seguito all’autonomia conseguita con la privatizzazione, non hanno ancora introdotto il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema di calcolo contributivo
Concede una sola tipologia di pensione di vecchiaia. L’età è variabile, ma l’importo della pensione è calcolato in funzione della speranza di vita residua con criterio attuariale, pertanto il “rendimento” decresce sensibilmente se si anticipa l’età di pensione.
Nel calcolo dell’importo di pensione concorrono tutte le contribuzioni accreditate nella posizione previdenziale, che vanno a formare il cosiddetto montante contributivo. Il montante viene rivalutato annualmente sulla base dell’andamento dell’economia, tramite il tasso di crescita del prodotto interno lordo. Al momento del pensionamento, l’importo della rendita è determinato moltiplicando il montante con il coefficiente attuariale di conversione.
Il sistema di calcolo retributivo
Concede sia le pensioni di anzianità, sia le pensioni di vecchiaia. La pensione in questo caso è commisurata alla retribuzione media degli ultimi anni. Per ogni anno di contribuzione si ha diritto ad un tot% della retribuzione pensionabile. In questo calcolo non vige alcun criterio attuariale riconducibile alla speranza di vita.
Il modello di calcolo consente diversi gradi di complessità nell’impostazione delle evoluzioni attese del quadro economico e normativo. Le principali variabili sono l’inflazione attesa, l’andamento atteso del tasso di crescita del PIL e non ultimo l’evoluzione della struttura demografica che incide potenzialmente nei coefficienti del calcolo contributivo. Per questo ultimo aspetto il modello consente di utilizzare le previsioni fornite da INPS in merito all’incidenza attesa dell’evoluzione demografica sui modelli di calcolo.
Risultati
Generalmente un calcolo pensionistico, avrà come risultato un arco di date valide (dalla decorrenza della pensione di anzianità a quella di vecchiaia) entro il quale si potrà inoltrare la richiesta di pensione. Ovviamente la scelta della data adatta al singolo caso è determinata sia dalla convenienza del calcolo pensionistico, sia dagli interventi integrativi ed è comunque condizionata dalla concreta aspettativa dell’interessato.
In ambito di analisi quantitativa, l’indice che meglio esprime la redditività della prestazione pensionistica pubblica è la percentuale di copertura (o indice di sostituzione) e rappresenta il rapporto tra la pensione e l’ultima retribuzione percepita. La percentuale di copertura si può valutare sia per gli importi lordi di pensione e reddito sia per quelli al netto dell’IRPEF. La seconda misura è sicuramente più funzionale all’obiettivo di tutela del tenore di vita che si pone la pianificazione previdenziale.
Al lato pratico, i risultati disponibili a valle di una corretta impostazione di tutti i parametri necessari, per ogni posizione previdenziale attiva alla data di pensione, sono:
- Importo della pensione nominale annua lorda di vecchiaia / anzianità alla data scelta di pensionamento
- Evoluzione attesa della stessa negli anni a venire, fino alla speranza di vita, rivalutando secondo le norme in vigore l’importo al tasso atteso d’inflazione.
- Misura della pensione nominale annua lorda per le altre alternative disponibili in termini di data di pensionamento (calcolata con cadenza annuale dalla prima decorrenza utile fino al limite massimo di età).
- Stima dei contributi accreditati in tutta la vita contributiva.
- Importo della pensione di invalidità parziale alla data d’analisi.
- Importo della pensione per ogni familiare superstite alla data d’analisi.