A seguito degli articoli degli scorsi mesi di Ottobre e Novembre proseguiamo il cammino tracciato sul tema della previdenza con un appuntamento mensile relativo agli approfondimenti previdenziali. Intendiamo darvi, nei prossimi numeri, un quadro il più possibile esaustivo sulla situazione previdenziale di liberi professionisti/autonomi/lavoratori dipendenti trattando, ogni volta, una categoria differente ed evidenziandone i punti salienti, le criticità ed analizzando, con metodo quantitativo, il gap previdenziale in funzione di parametri quali l’anzianità e l’età anagrafica. Questo approccio, sintetico ma al contempo esaustivo e ricco di spunti di riflessione, si pone l’obiettivo di essere una piccola guida alla pensione di primo pilastro in Italia.
Quale pensione per i dirigenti del commercio ?
La categoria dei dirigenti del commercio è connotata da un reddito medio elevato che varia, in funzione delle dimensioni dell’azienda, da 70.000 a 100.000 euro/anno. Le opportunità di accantonamento sono notevoli ed uno degli obiettivi principali è senza dubbio la previdenza. La qualifica di dirigente si consegue solitamente ad un livello avanzato di carriera ed il tempo a disposizione per effettuare i necessari accantonamenti, variabili da caso a caso, andrebbe sfruttato con la massima efficienza. Per quanto riguarda il regime di Previdenza obbligatoria i dirigenti commerciali si riferiscono alla categoria previdenziale INPS lavoratori dipendenti (dal 1° gennaio 2003, ex INPDAI). Quindi i dirigenti del commercio hanno il vantaggio di non dovere cambiare ente previdenziale al momento d’ingresso nella categoria se in precedenza sono stati lavoratori dipendenti (quadri o funzionari). La nuova contribuzione continuerà perciò ad affluire nella precedente posizione previdenziale di lavoratore dipendente, conservando anche le stesse aliquote di contribuzione. Considerando note le modalità di funzionamento dell’istituto previdenziale dei lavoratori dipendenti, ci soffermiamo solo in alcuni aspetti peculiari determinati dagli elevati livelli retributivi della categoria.
I giovani (soggetti con inizio contribuzione dopo il 31/12/1995) – La principale penalizzazione e collegata al sistema di calcolo contributivo, che ha una redditività generalmente minore rispetto al vecchio sistema retributivo. Un altro elemento importante per una categoria con alti redditi imponibili consiste nel limite massimo di retribuzione imponibile introdotto dalla riforma delle pensioni, che per i redditi del 2006 vale 87.188,00 euro. Oltre questa cifra non vengono pagati contributi e di conseguenza non possono maturare accantonamenti ai fini pensionistici. I dirigenti con retribuzioni elevate ne risultano danneggiati.
Gli intermedi (soggetti con meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995) – il sistema di calcolo della pensione è misto. La quota contributiva a differenza dei giovani non è soggetta al citato limite massimo di contribuzione, concedendo un vantaggio di redditività non indifferente per i redditi elevati che la categoria può vantare. In funzione del reddito e delle anzianità, questo vantaggio può concedere anche coperture migliori rispetto al calcolo interamente retributivo degli anziani.
Gli anziani (soggetti con più di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995) – il sistema di calcolo è esclusivamente retributivo. Come è noto, il calcolo prevede una riduzione graduale dell’aliquota di rendimento dal 2% annuo allo 0,9% per le fasce di reddito superiori a 118.785 (anno 2008). Visti i redditi medi di categoria, questa penalizzazione sarà spesso presente, riportando l’indice di copertura massima del sistema retributivo a valori nettamente inferiori alla famosa soglia del 80%.
Previdenza integrativa di categoria
I trattamenti previdenziali integrativi istituiti dal CCNL sono gestiti dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore. Citiamo per completezza anche il Fondo Mario Besusso (FASDAC) che però provvede ad una forma di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale e pertanto esula dal tema previdenziale.
Il Fondo di Previdenza Mario Negri
l Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto fu costituito con atto del 19 giugno 1956 e ottenne il riconoscimento della personalità giuridica con il dpr N. 780 del 26 luglio 1957. Nel 1960, alla denominazione iniziale venne affiancato il nome del suo fondatore Mario Negri, primo presidente della Fendac (ora Manageritalia) e ideatore dell’omonimo istituto di ricerche farmacologiche di Milano. Trattasi di Fondo pensione complementare a capitalizzazione per dirigenti di aziende del terziario, di spedizione e trasporto, ed è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio. Il Fondo di Previdenza Mario Negri è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460 ed è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto da:
- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato (MANAGERITALIA);
- Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese (CONFCOMMERCIO) e Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA).
Il contributo al fondo varia a seconda degli accordi riferiti al CCNL e proporzionalmente varierà la prestazione attesa. Fino al 31/12/06 il finanziamento del Fondo di Previdenza Mario Negri è stato realizzato esclusivamente mediante versamento dei contributi a carico degli iscritti e dei correlati contributi a carico dei datori di lavoro, in applicazione degli obblighi dettati in materia dai contratti collettivi di riferimento. Fermo restando quanto enunciato dal precedente capoverso, con decorrenza 1/01/07, a seguito dell’entrata in vigore della normativa in materia previdenziale introdotta dal D. Lgs. 252/05, ai soggetti destinatari del Fondo di Previdenza Mario Negri viene riconosciuta altresì la facoltà di contribuire al finanziamento della propria posizione previdenziale complementare, anche mediante, il conferimento del trattamento di fine rapporto .Il fondo Mario Negri è a tutti gli effetti dal 2007 uniformabile ad un fondo di previdenza collettiva di categoria e segue tutte le regole conosciute per i suddetti fondi. Le prestazioni previdenziali ed assistenziali variano al variare del contributo. Si possono tranquillamente ipotizzare tassi di sostituzione attesi, per una contribuzione di 30 anni, tra il 15 e il 23% anche in virtù del fatto che il contributo integrativo aziendale risulta particolarmente elevato (11,35% della retribuzione).
Assicurazione Associazione “Antonio Pastore”
Si tratta di una copertura di natura assicurativa che prevede le seguenti prestazioni:
- Un capitale in caso di premorienza dell’assicurato allo scopo di tutelare i suoi beneficiari
- Un capitale indennizzabile in caso d’invalidità permanente conseguente a malattia.
- L’esonero dal pagamento premi nel caso di impossibilità di proseguire l’ attività lavorativa a seguito di malattia o infortunio
- Una polizza Long Term Care – Assicurazione di rendita collegata a problemi di non autosufficienza
- Un’Assicurazione Ponte in caso di perdita d’impiego
Il contributo dovuto dalle aziende per le cinque garanzie previste dalla Convenzione Antonio Pastore è di € 5.267,86 annui per ciascun dirigente. I versamenti hanno scadenza trimestrale. Il premio è uguale per tutti i dirigenti e non è commisurato al reddito. Sono stati eliminati i contributi previdenziali, che entravano in collisione con il fondo Mario Negri, e si sono mantenuti i contributi e le prestazioni do sola natura assistenziale.
Conclusioni
- Dispongono di una buona copertura di base solo nel caso del sistema retributivo. Sono particolarmente svantaggiati coloro che ricadono in generale nel sistema contributivo e vantano redditi alti.
- La previdenza integrativa del fondo Mario Negri è commisurata ai versamenti ed è comunque da ritenersi integrativa alla pensione base, quella INPS, a cui spetta l’onere della maggiore copertura attesa in proporzione. Risultano quindi meno tutelati i redditi nella fascia alta.
- Le coperture integrative ed assistenziali scattano solo dal momento della qualifica come dirigente. Nella realtà ciò equivale solo a parti della vita contributiva e lavorativa. Le esigenze vanno analizzate attentamente caso per caso.
- Attualmente i dirigenti possono e dovrebbero avvalersi del beneficio fiscale sui Fondi Pensione in misura completa (5.164 euro/anno) anche attraverso la diversificazione su più prodotti previdenziali del proprio contributo.
Articolo pubblicato sulla rivista Fondi & Sicav, Numero 15 – Dicembre 2009